Art. 23.
(Regolamento tecnico).

      1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

 

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n. 400, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e l'ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dello sviluppo economico, sono determinati i requisiti professionali e tecnici occorrenti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), e i relativi controlli.